PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Parco del comprensorio della Cinta magistrale di Verona).

      1. È istituito il Parco del comprensorio della Cinta magistrale di Verona, di seguito denominato «Parco».
      2. I siti e i beni costituenti il Parco sono individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
      3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del comune di Verona, sono definiti i confini del Parco, sentito il parere della regione Veneto e della provincia di Verona.
      4. Il Parco è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 2.
(Finalità e attività del Parco).

      1. Il Parco:

          a) garantisce la tutela del complesso di beni monumentali e storici compresi nelle aree ad esso attribuite;

          b) favorisce i progetti di ricerca e di recupero dei beni archeologici emergenti o giacenti nel sottosuolo;

          c) promuove e favorisce la ricerca e la divulgazione delle conoscenze relative al patrimonio da esso gestito, nonché la fruizione dei propri beni culturali e artistici;

 

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          d) promuove la riproduzione e la diffusione multimediale del proprio patrimonio archeologico e culturale;

          e) promuove iniziative di turismo culturale e ambientale;

          f) promuove, d'intesa con la regione Veneto e con gli enti locali interessati, interventi di valorizzazione, recupero e adeguamento delle infrastrutture turistiche comprese nelle aree del Parco o ad esse adiacenti;

          g) promuove e sostiene attività educative e artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare.

Art. 3.
(Organi del Parco).

      1. Sono organi del Parco:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di gestione;

          c) il collegio dei revisori dei conti.

      2. Il presidente del Parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del sindaco del comune di Verona.
      3. Il consiglio di gestione è costituito da:

          a) il presidente;

          b) due rappresentanti del comune di Verona;

          c) un rappresentante della giunta regionale del Veneto;

          d) un rappresentante della provincia di Verona;

          e) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          f) un rappresentante della soprintendenza per i beni archeologici competente per territorio.

 

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      4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, procede alla nomina dei componenti di cui al comma 3, sulla base delle indicazioni fornite, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai soggetti competenti.
      5. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, che durano in carica tre anni, di cui uno nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali. Il presidente del collegio è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
      6. La gestione ordinaria del Parco è affidata al direttore generale che è nominato, su proposta del presidente, dal consiglio di gestione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tra persone aventi specifiche capacità tecnico-economiche maturate nella gestione della salvaguardia, della valorizzazione e della promozione del patrimonio ambientale, archeologico e culturale.
      7. Il direttore generale cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio stesso, al quale propone l'adozione dei provvedimenti che ritiene necessari; sovraintende all'attività degli uffici assicurando il coordinamento operativo delle articolazioni del Parco; esegue ogni altro compito ad esso attribuito dal consiglio di gestione. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dei servizi esercitati all'interno del Parco. Tali provvedimenti devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di gestione nella prima seduta utile.

Art. 4.
(Statuto).

      1. Lo statuto del Parco è predisposto, su proposta del presidente, dal consiglio di gestione ed è approvato con decreto del

 

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Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. Esso definisce i servizi e le attività del Parco e le competenze degli organi in relazione alle esigenze di amministrazione; indica inoltre i princìpi relativi all'organizzazione e al funzionamento del Parco, nonché i criteri e le procedure di adozione del regolamento di gestione.

Art. 5.
(Gestione finanziaria).

      1. Le risorse finanziarie del Parco sono costituite da:

          a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

          b) i contributi comunitari;

          c) i contributi della regione Veneto e degli enti locali competenti per territorio;

          d) i contributi e i finanziamenti destinati a specifici progetti;

          e) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui agli articoli 15 e 147 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

          f) gli eventuali redditi patrimoniali;

          g) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privative e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

          h) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

          i) i proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni nei casi di inosservanza di disposizioni regolamentari;

          l) gli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 9;

          m) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del Parco.

 

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      2. La gestione finanziaria delle risorse pubbliche del Parco è sottoposta al controllo della Corte dei conti. A tale fine, la gestione delle risorse pubbliche è contabilizzata separatamente da quelle di altra natura e provenienza.
      3. Il consiglio di gestione del Parco, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può destinare parte degli introiti previsti dalle lettere g) e h) del comma 1 del presente articolo ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).

Art. 6.
(Pianificazione e programmi di intervento).

      1. In coerenza con le finalità di cui all'articolo 2, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di gestione è predisposto il piano per il Parco, di seguito denominato «piano», volto a disciplinare:

          a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o in parti caratterizzate da forme differenziate di godimento e di tutela;

          b) i vincoli e le destinazioni di uso pubblico o privato;

          c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare riguardo alle esigenze delle persone a ridotta capacità motoria;

          d) i sistemi di attrezzature e i servizi per la gestione e la fruizione culturale, informativa e turistica del Parco.

      2. Il piano è predisposto dal consiglio di gestione, entro tre mesi dalla data di costituzione degli organismi di cui all'articolo 3, ed è adottato dalla regione Veneto entro i successivi due mesi, sentiti gli enti locali interessati.
      3. Il piano è modificato con le stesse procedure necessarie per la sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

 

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      4. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale nonché di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione vigente.
      5. Il piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Veneto ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.
      6. Per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 2 nonché per l'attuazione delle indicazioni del piano, sono stipulati appositi accordi di programma tra i soggetti interessati, nei quali sono definiti i rispettivi obblighi e i diritti dei contraenti, le risorse finanziarie, la durata delle singole fasi per la realizzazione del programma, nonché le modalità di gestione e di coordinamento del programma stesso. Le determinazioni assunte in base agli accordi di programma producono gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici previsti dall'articolo 34, commi 4 e 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi accordi possono aderire anche le università, le istituzioni culturali nonché gli operatori privati impegnati nei settori di intervento.
      7. Sono sottoposti all'approvazione del consiglio di gestione i singoli progetti elaborati, in coerenza con gli accordi di programma di cui al comma 6, da soggetti pubblici e privati finalizzati alla valorizzazione, al recupero e all'adeguamento delle infrastrutture turistiche e per la gestione, a loro carico, di beni non archeologici compresi nel territorio del Parco. I progetti devono prevedere l'assunzione, a carico dei soggetti proponenti, degli oneri relativi agli investimenti e alle spese di gestione.
      8. Il Parco, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di gestione, può concedere l'utilizzazione dell'immagine di un singolo bene, facente parte dei complessi archeologici, a soggetti pubblici e privati, previa assunzione a carico di tali soggetti delle
 

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spese necessarie per il restauro del bene o dell'immobile. L'importo degli oneri necessari per l'intervento di restauro o di recupero dei beni, nonché il relativo periodo di utilizzazione dell'immagine da parte dei soggetti pubblici o privati, sono stabiliti con perizia della competente soprintendenza.
      9. Il Parco è titolare dei diritti di riproduzione multimediale dei beni insistenti sulle aree ad esso attribuite e, a tale fine, può procedere alla costituzione di un'apposita società. Le procedure e le modalità di promozione delle produzioni multimediali da parte del Parco o della suddetta società ovvero la concessione a società pubbliche, private o miste sono definite con apposito regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il consiglio di gestione del Parco. Con lo stesso regolamento sono definiti i criteri di ripartizione della quota pubblica degli eventuali proventi dei diritti di riproduzione multimediale tra il Parco, che li destina al finanziamento del piano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attività culturali, la soprintendenza competente per territorio e gli enti locali interessati.

Art. 7.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per la copertura delle spese di istituzione del Parco è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo

 

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speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.